Il Trust, uno strumento di tutela interessante

Il Trust è quindi uno strumento giuridico che, per determinato scopo e nell’interesse di uno o più beneficiari, consente di strutturare in vario modo “posizioni giuridiche” basate su legami fiduciari.Questo si traduce in una forma di tutela molto duttile, applicabile a molte situazioni e con moltissime finalità.Basti pensare che con il Trust è possibile: Pianificare una successione, proteggere i soggetti deboli e/o disabili, garantire integrità al patrimonio personale, gestire dei rapporti patrimoniali nelle famiglie di fatto, garantire la conservazione dell’impresa e facilitare il passaggio generazionale, gestire le ipoteche, gestire le procedure concorsuali, gestire le collezioni di opere d’arte, garantire una vecchiaia serena e dignitosa, ma anche risolvere le problematiche di gestione dei beni nelle crisi di coppia.Il Trust è nato in Inghilterra molti anni fa, nel periodo storico del Medioevo e prevede l’affido di uno o più beni a un soggetto di fiducia (il trustee) in modo che egli gestisca con una determinata finalità e nell’interesse dei beneficiari, un insieme di beni. Successivamente il Trust ha trovato applicazione anche in Italia, a seguito della ratifica della Convenzione dellìAja del 1° luglio 1985 e dopo l’introduzione dell’articolo 2654-ter.Come accennato si tratta quindi di uno strumento giuridico molto antico, ma che per una serie di motivi non ha ancora trovato grande attenzione in Italia, ma le potenzialità sono davvero elevate.Ma come si compone un Trust? Innanzitutto ci sono uno o più persone fisiche o giuridiche che, date alcune specifiche esigenze, decidono di istituire un Trust. Questa figura è detta dispondente.Il Trustee invece è un professionista che cura il trust e le sue finalità, in tutta la sua durata.Ed infine c’è il benenficiary, ovvero una persona fisica o giuridica, o un insieme di soggetti determinati anche genericamente, che potrebbero non essere ancora esistenti al momento della creazione del trust e che sono, appunto, i beneficiari del trust.I beni che, successivamente alla costituzione di un Trust, vengono trasferiti al Trustee possono essere di varia natura: titoli, immobili, denaro, opere d’arte, auto e beni mobili registrati in genere, crediti. Tali beni sono definiti “segregati” nel senso che non potranno essere aggrediti dai creditori del Trustee o da chiunque vanti diritti sul Trustee stesso.

Maggiori informazioni su www.trust-italia.it

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